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Ordinanza — n. 24988/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24988/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTALGI KARIM nato il 30/06/1974 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Karim Mostalgi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 624,625 nn.4,6 e 8 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato consumato in tentato ex art. 56 cod. pen. - è ripetitivo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto espressamente richiamata dalla sentenza impugnata ( pag. 4 ) secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5, 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 24988/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624,625 nn.4,6 e 8 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato consumato in tentato ex art. 56 cod. pen. - è ripetitivo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto espressamente richiamata dalla sentenza impugnata ( pag. 4 ) secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5, 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).

Parole chiave

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furto aggravato principio della doppia incriminazione reato flagrante condotta colpevole partecipazione al reato testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato consumato in tentato ex art. 56 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTALGI KARIM nato il 30/06/1974 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Karim Mostalgi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 624,625 nn.4,6 e 8 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato consumato in tentato ex art. 56 cod. pen. - è ripetitivo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto espressamente richiamata dalla sentenza impugnata ( pag. 4 ) secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5, 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il co2jg, iere estensore Il Presi