Italian Court dismisses appeal against defamation conviction for sending offensive email to multiple recipients.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Menzione inadmissible regarding his conviction for defamation. The lower court found that sending an offensive letter via PEC to multiple recipients constituted defamation, distinguishing it from the lesser offense of insult. The Court upheld this ruling, citing established jurisprudence that electronic transmission to a plural audience meets the requirements for criminal defamation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 cod. pen.; Art. 594 cod. pen.: The sending of an offensive message via electronic means to a plurality of recipients constitutes the crime of defamation, even if one recipient is the offended party, as the message is not contextualized within the sender's private mailbox.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZIONE TOMMASO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 10/12/1971 avverso la sentenza del 30/11/2023 del GIUDICE DI PACE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Tommaso Menzione ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Noia lo ha dichiarato colpevole del reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia oltre al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e la mancata depenalizzazione nella fattispecie di ingiuria di cui all'art.594 cod. pen. - è manifestamente infondato perché non si confronta: - con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione. (Sez.5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814); - con le motivazioni in fatto della sentenza impugnata che con argomentazione immune da vizi ha chiarito che (pag.3) della sentenza impugnata in cui il giudice di merito ha evidenziato le modalità di invio (attraverso PEC a più destinatari) della lettera dal contenuto diffamatorio;
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il