Sentenza — n. 24977/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENASSI ROBERTO nato a PARMA il 06/02/1964 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; /c7)' Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Firenze in ordine al reato di bancarotta semplice, ex artt. 224 in relazione all'art. 217 comma 1 n. 4 R.D. n. 267/1942 nei confronti di Benassi Roberto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24977/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non è inammissibile alla luce della giurisprudenza sul punto. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 10 febbraio 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato commesso in data 8 giugno 2016, tenuto conto di 64 giorni di sospensione per la emergenza Covid.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENASSI ROBERTO nato a PARMA il 06/02/1964 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; /c7)'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Firenze in ordine al reato di bancarotta semplice, ex artt. 224 in relazione all'art. 217 comma 1 n. 4 R.D. n. 267/1942 nei confronti di Benassi Roberto.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo: contraddittorietà della motivazione sullo status processuale del teste con la conseguente inutilizzabilità della testimonianza illegittimamente acquisita. In data 20 maggio 2024 è pervenuta memoria del difensore di fiducia.
3. Il ricorso non è inammissibile alla luce della giurisprudenza sul punto. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 10 febbraio 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato commesso in data 8 giugno 2016, tenuto conto di 64 giorni di sospensione per la emergenza Covid.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 5 giugno 2024 Il C sigliere estensor