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Ordinanza — n. 24970/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24970/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 25/07/1972 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Basile ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Noia in composizione monocratica per il reato di furto con strappo (art. 624 bis comma secondo cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24970/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis comma secondo cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità prove acquisite illegalmente reato flagrante perseguimento penale per truffa usurpazione d'identità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 25/07/1972 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Basile ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Noia in composizione monocratica per il reato di furto con strappo (art. 624 bis comma secondo cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Pre