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Ordinanza — n. 24969/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24969/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AURIEMMA CIRO nato a OTTAVIANO il 03/10/1938 AURIEMMA MARIA nato a OTTAVIANO il 07/08/1963 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che i ricorrenti Oro Auriemnna e Maria Auriemma ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Noia in ordine ai reati di cui: - al capo a) lesioni personali aggravate (artt. 110, 582 e 585 comma 2 n. 2 cod. pen.); - al capo b) - solo per Ciro Auriemma - porto di armi od oggetti atti ad offendere (art 4 comma 2 L. n. 110 del 1975 e art 61 n.2. cod. pen.), dichiarando non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in relazione al reato ascrittogli al capo b) dell'imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto rideterminando la pena inflitta allo stesso; confermando nel resto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24969/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 582 e 585 comma 2 n. 2 cod. pen.); - al capo b) - solo per Ciro Auriemma - porto di armi od oggetti atti ad offendere (art 4 comma 2 L. n. 110 del 1975 e art 61 n.2. cod. pen.), dichiarando non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in relazione al reato ascrittogli al capo b) dell'imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto rideterminando la pena inflitta allo stesso; confermando nel resto.

Parole chiave

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lesioni personali corresponsabilità della vittima lesione al ginocchio lesione alla spalla lesione al polso risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AURIEMMA CIRO nato a OTTAVIANO il 03/10/1938 AURIEMMA MARIA nato a OTTAVIANO il 07/08/1963 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che i ricorrenti Oro Auriemnna e Maria Auriemma ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Noia in ordine ai reati di cui: - al capo a) lesioni personali aggravate (artt. 110, 582 e 585 comma 2 n. 2 cod. pen.); - al capo b) - solo per Ciro Auriemma - porto di armi od oggetti atti ad offendere (art 4 comma 2 L. n. 110 del 1975 e art 61 n.2. cod. pen.), dichiarando non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in relazione al reato ascrittogli al capo b) dell'imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto rideterminando la pena inflitta allo stesso; confermando nel resto.

Lette le conclusioni pervenute in data 15 maggio a firma del difensore di fiducia nell'interesse dei ricorrenti con le quali, nel richiamare i motivi di doglianza, si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto che il primo ed unico motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano l'affermazione di penale responsabilità basata su dichiarazioni inutilizzabili rese dal teste Tsisar Igor in violazione degli artt. 512 e 512 bis cod. proc. pen. - è ripetitivo e generico non confrontandosi con il principio fissato da questa Corte a Sezioni unite secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (S. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consi