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Ordinanza — n. 24967/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24967/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/11/1976 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Raia Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, riformando la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ad un errore di calcolo nella determinazione della pena, ha per il resto confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 e 483 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 24967/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 nn.2 e 7 e 483 cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena truffa aggravata accertamento inesatto dei fatti modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/11/1976 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Raia Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, riformando la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ad un errore di calcolo nella determinazione della pena, ha per il resto confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 e 483 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; in particolare le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con giudizio di equivalenza e la sentenza ha argomentato quanto alla impossibilità di un giudizio di bilanciamento più favorevole; quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la sentenza impugnata con motivazione in fatto ha valorizzato il valore tutt'altro che esiguo della valigetta con trapano rubata e il decremento patrimoniale derivante al furgone a seguito dell'effrazione del portellone.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il con s ,e estensor