Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24964/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24964/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA GAETANO nato a BRUSCIANO il 06/05/1969 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Allocca Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 595 cod. pen; Ritenuto che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente eccepisce la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità nonché l'omessa assunzione di una prova decisiva: - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - è interamente versato in fatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 595 cod. pen; Ritenuto che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente eccepisce la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità nonché l'omessa assunzione di una prova decisiva: - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - è interamente versato in fatto.

Parole chiave

Generato dall'IA
diffamazione perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace atto che arreca pregiudizio espressioni sconvenienti discorso di odio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA GAETANO nato a BRUSCIANO il 06/05/1969 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Allocca Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 595 cod. pen; Ritenuto che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente eccepisce la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità nonché l'omessa assunzione di una prova decisiva: - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - è interamente versato in fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il7s£45siglie