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Ordinanza — n. 24963/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to flawed factual reconstruction arguments by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Cesarano inadmissible and ordered him to pay court costs. Cesarano argued that the lower court's reasoning regarding his liability for the crimes in Articles 477-482 of the Penal Code was illogical. The court rejected this claim, stating that the appellate judge's motivation was free from logical and legal defects and correctly established the reasons for its conviction based on the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 477-482 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant attempts to obtain a reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the trial judge, whose motivation is free from logical and legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality factual reconstruction appellate review criminal liability penal code articles court costs falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO GIUSEPPE nato a CASTEL VOLTURNO il 17/01/1998 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Cesarano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stata ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477- 482 cod. pen. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 7: la circostanza che avesse fornito le sue fotografie in formato foto tessera sono rivelatrici del concorso nel reato contestato; la consegna di fotografie aveva in quel contesto come unica spiegazione la formazione, unitamente al complice, di molteplici documenti che ritraevano lui o Del Prete).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme