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Ordinanza — n. 24962/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24962/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ EDMOND nato il 29/05/1964 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sulaj Edmond ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 455 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico ai fini della configurabilità del reato contestato, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che le banconote false, diversamente da quelle autentiche custodite nel portafoglio, erano occultate nel pantalone.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 24962/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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falsificazione di monete uso di un documento falso reato economico perseguimento penale per truffa riproduzione e imitazione di biglietti di banca usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ EDMOND nato il 29/05/1964 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sulaj Edmond ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 455 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico ai fini della configurabilità del reato contestato, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che le banconote false, diversamente da quelle autentiche custodite nel portafoglio, erano occultate nel pantalone.

Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che rinvia peraltro alle motivazioni della sentenza di primo grado esaustiva sul punto (ipotesi di doppia conforme) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il cOns.Laliere estnsore Il P