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Ordinanza — n. 24959/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24959/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIANTESE ANTONIO nato a MELITO DI NAPOLI il 01/09/1958 FERRARO ROSA nato a MELITO DI NAPOLI il 10/11/1955 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chiantese Antonio e Ferraro Rosa ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado con la quale gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 223 e 216 n.1 R.D. 267/1942;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24959/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 223 e 216 n.1 R.D. 267/1942;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione truffa in materia di credito reato economico danno patrimoniale procurato con astuzia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIANTESE ANTONIO nato a MELITO DI NAPOLI il 01/09/1958 FERRARO ROSA nato a MELITO DI NAPOLI il 10/11/1955 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chiantese Antonio e Ferraro Rosa ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado con la quale gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 223 e 216 n.1 R.D. 267/1942;

Considerato che il primo e il secondo comune motivo con cui i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità quanto all'elemento oggettivo e soggettivo della condotta contestata risultano generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Rilevato che il terzo comune motivo con cui i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, si dolgono della dosimetria della pena, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il c9Jgliere e e