Italian court dismisses appeal as claim of evidence distortion is unfounded and contradicts the original judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Alfano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Alfano argued that the lower court distorted evidence by failing to recognize a defect in reasoning, but the court found this claim manifestly unfounded because the original judgment explicitly stated the practice was completed with a false receipt. Consequently, the court ruled that the passport non-issuance was irrelevant and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal claiming a distortion of evidence is inadmissible if the contested judgment explicitly addresses the alleged defect and refutes the appellant's assertions with clear reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO GIUSEPPE nato a SCAFATI il 13/12/1975 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Alfano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 497 bis, 495 e 477-482 cod. pen. Considerato che l'unico motivo con cui il ricorrente deduce il travisamento della prova che si sarebbe tradotto in un difetto di motivazione è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata: contrariamente a quanto affermato nel ricorso la sentenza afferma che la pratica era stata completata e l'imputato era in possesso di una ricevuta con il nominativo falso (p.5 della sentenza di primo grado); la circostanza che il passaporto non sia stato rilasciato risulta del tutto irrilevante.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 icilierestensore Il Presi