Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize specific mitigating circumstances and the objective elements of the crimes, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the Court ruled that the appellant did not provide the specific, reasoned criticism required by law to overcome the presumption of correctness of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are not specific, new, or constitute a genuine critical argument against the reasoning of the lower court, but rather are merely apparent or repetitive of previous rejections.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESCUDERO VARGAS JULDER ARLEX (CUI 05NTP1E) nato il 12/07/1988 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Escudero Vargas Julder Arlex ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 4 L. 110/1975 e 612 cod. pen. Considerato che: - il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati; - il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art.131 bis cod. pen.; - il terzo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione per il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso la quale con motivazione immune da vizi ha fornito risposta adeguata ed esauriente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presi