Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24951/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24951/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: FERRETTI ANGELICA nato a PESCARA il 17/07/1986 PIERDOMENICO PAMELA nato a PESCARA il 09/02/1982 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; é

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24951/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); La remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della querela penale revisione della sentenza penale restituzione in pristino condono delle spese procedurali remissione della pena restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
pen., così diversamente qualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 340 cod. proc. pen
268625); La remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: FERRETTI ANGELICA nato a PESCARA il 17/07/1986 PIERDOMENICO PAMELA nato a PESCARA il 09/02/1982 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; é

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Pamela Pierdomenico e Angelica Ferretti per i reati a loro ascritti nei capi d'imputazione n. 1 e 2 per difetto di querela; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale le imputate sono state ritenute colpevoli del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen., così diversamente qualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 3). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona articolando un unico motivo, con il quale è stato dedotto che in data 30 gennaio 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione del 12 febbraio 2024 delle stesse imputate, come si evince dai verbali redatti dai Carabinieri della Stazione di Sant'Elpidio a Mare, dalla Stazione di Montesilvano e da quella di Pescara Principale;

Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); La remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 giugno 2024 Il con liere estensore Il