Ordinanza — n. 24950/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEZZI TONIO nato a CHIETI il 26/11/1960 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che lezzi Tonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Chieti, lo ha condannato alla pena di giustizia - riconosciuta con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante la già concessa circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. - per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 24950/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. - per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEZZI TONIO nato a CHIETI il 26/11/1960 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che lezzi Tonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Chieti, lo ha condannato alla pena di giustizia - riconosciuta con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante la già concessa circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. - per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza che con motivazione esente dai descritti vizi logici ha chiarito le ragioni della mancata concessione (pag. 2: sussistenza di precedenti specifici) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il igliere e tensore Il Presidente