Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the first two grounds merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive critique. The third ground regarding the renewal of trial proceedings was found manifestly unfounded as it failed to demonstrate a logical contradiction in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists only of a pedissequo repetition of arguments already disallowed or if it fails to identify a specific logical flaw in the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO PAOLO nato a TORRE DEL GRECO il 04/03/1983 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vitiello Paolo, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che la documentazione acquisita e le deposizioni dei testi escussi consentano di sussumere la condotta dell'imputato nella fattispecie di reato in contestazione, fornendo prova del possesso da parte del Vitiello dei biglietti "gratta e vinci" rubati presso l'agenzia della persona offesa, nonché della sua consapevolezza in ordine alla loro provenienza delittuosa; che, per tale ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. in quanto non sussiste alcuna esigenza prevista dall'art. 603 cod. proc. pen. per procedere alla rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estenso