Ordinanza — n. 24946/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG SUMAN nato il 12/05/1987 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Wang Suman, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la prova della contraffazione della merce è stata tratta dalle modalità di detenzione (all'interno di scatole dozzinali), dall'assenza dell'etichettatura e dei cartellini dell'azienda produttrice, dall'assenza di documentazione commerciale e fiscale della merce e dalla scadente qualità dei materiali, elementi questi che hanno consentito di escludere anche la buona fede dell'imputata al momento della ricezione della merce; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso proscioglimento dell'imputata ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del giudice di merito è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra i quali, il numero rilevante di scarpe contraffatte detenute e l'esistenza di un'organizzazione capillare per la detenzione e la vendita della merce; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la proporzionalità della pena irrogata alla quantità di merce contraffatta e alle modalità professionali di custodia della stessa, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 24946/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la prova della contraffazione della merce è stata tratta dalle modalità di detenzione (all'interno di scatole dozzinali), dall'assenza dell'etichettatura e dei cartellini dell'azienda produttrice, dall'assenza di documentazione commerciale e fiscale della merce e dalla scadente qualità dei materiali, elementi questi che hanno consentito di escludere anche la buona fede dell'imputata al momento della ricezione della merce; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso proscioglimento dell'imputata ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del giudice di merito è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra i quali, il numero rilevante di scarpe contraffatte detenute e l'esistenza di un'organizzazione capillare per la detenzione e la vendita della merce; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la proporzionalità della pena irrogata alla quantità di merce contraffatta e alle modalità professionali di custodia della stessa, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG SUMAN nato il 12/05/1987 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Wang Suman, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la prova della contraffazione della merce è stata tratta dalle modalità di detenzione (all'interno di scatole dozzinali), dall'assenza dell'etichettatura e dei cartellini dell'azienda produttrice, dall'assenza di documentazione commerciale e fiscale della merce e dalla scadente qualità dei materiali, elementi questi che hanno consentito di escludere anche la buona fede dell'imputata al momento della ricezione della merce; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso proscioglimento dell'imputata ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del giudice di merito è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra i quali, il numero rilevante di scarpe contraffatte detenute e l'esistenza di un'organizzazione capillare per la detenzione e la vendita della merce; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la proporzionalità della pena irrogata alla quantità di merce contraffatta e alle modalità professionali di custodia della stessa, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estenso