Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24946/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24946/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG SUMAN nato il 12/05/1987 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Wang Suman, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la prova della contraffazione della merce è stata tratta dalle modalità di detenzione (all'interno di scatole dozzinali), dall'assenza dell'etichettatura e dei cartellini dell'azienda produttrice, dall'assenza di documentazione commerciale e fiscale della merce e dalla scadente qualità dei materiali, elementi questi che hanno consentito di escludere anche la buona fede dell'imputata al momento della ricezione della merce; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso proscioglimento dell'imputata ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del giudice di merito è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra i quali, il numero rilevante di scarpe contraffatte detenute e l'esistenza di un'organizzazione capillare per la detenzione e la vendita della merce; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la proporzionalità della pena irrogata alla quantità di merce contraffatta e alle modalità professionali di custodia della stessa, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 24946/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la prova della contraffazione della merce è stata tratta dalle modalità di detenzione (all'interno di scatole dozzinali), dall'assenza dell'etichettatura e dei cartellini dell'azienda produttrice, dall'assenza di documentazione commerciale e fiscale della merce e dalla scadente qualità dei materiali, elementi questi che hanno consentito di escludere anche la buona fede dell'imputata al momento della ricezione della merce; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso proscioglimento dell'imputata ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del giudice di merito è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra i quali, il numero rilevante di scarpe contraffatte detenute e l'esistenza di un'organizzazione capillare per la detenzione e la vendita della merce; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la proporzionalità della pena irrogata alla quantità di merce contraffatta e alle modalità professionali di custodia della stessa, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci difetto della cosa vendita sopra campione beni d'occasione infrazione doganale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Wang Suman, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod.
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG SUMAN nato il 12/05/1987 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wang Suman, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la prova della contraffazione della merce è stata tratta dalle modalità di detenzione (all'interno di scatole dozzinali), dall'assenza dell'etichettatura e dei cartellini dell'azienda produttrice, dall'assenza di documentazione commerciale e fiscale della merce e dalla scadente qualità dei materiali, elementi questi che hanno consentito di escludere anche la buona fede dell'imputata al momento della ricezione della merce; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso proscioglimento dell'imputata ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del giudice di merito è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra i quali, il numero rilevante di scarpe contraffatte detenute e l'esistenza di un'organizzazione capillare per la detenzione e la vendita della merce; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la proporzionalità della pena irrogata alla quantità di merce contraffatta e alle modalità professionali di custodia della stessa, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estenso