Ordinanza — n. 24945/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTABILE ROCCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/09/1965 TAMARISCO MARIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/03/1971 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24945/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTABILE ROCCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/09/1965 TAMARISCO MARIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/03/1971 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTABILE ROCCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/09/1965 TAMARISCO MARIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/03/1971 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Costabile Rocco e Tamarisco Maria, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ai ricorrenti, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano la durata dell'occupazione abusiva, permanente all'attualità, il passato criminale degli imputati e il loro cattivo contegno processuale, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre