Ordinanza — n. 24944/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO DOMENICO nato a AVELLINO il 28/03/1984 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Cappuccio Domenico, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia l'incapacità dell'imputato di fornire una plausibile giustificazione in ordine al possesso dei titoli, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il 19 ottobre 2023, il reato in contestazione non era ancora prescritto posto che il termine massimo di prescrizione del reato di ricettazione è pari a 10 anni e la condotta ascritta all'imputato risale all'ottobre del 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 24944/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia l'incapacità dell'imputato di fornire una plausibile giustificazione in ordine al possesso dei titoli, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il 19 ottobre 2023, il reato in contestazione non era ancora prescritto posto che il termine massimo di prescrizione del reato di ricettazione è pari a 10 anni e la condotta ascritta all'imputato risale all'ottobre del 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO DOMENICO nato a AVELLINO il 28/03/1984 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cappuccio Domenico, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia l'incapacità dell'imputato di fornire una plausibile giustificazione in ordine al possesso dei titoli, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il 19 ottobre 2023, il reato in contestazione non era ancora prescritto posto che il termine massimo di prescrizione del reato di ricettazione è pari a 10 anni e la condotta ascritta all'imputato risale all'ottobre del 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid te