Recourse dismissed for lack of specificity under Art. 591 c.p.p. regarding counterfeit goods conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the conviction for receiving counterfeit goods, arguing the judge erred in finding the objective element of the crime, but these arguments merely repeated reasons already rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide new specific reasons distinct from the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must contain specific grounds distinct from those already decided by the lower court, otherwise it is inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO FORTUNATO nato a NAPOLI il 06/05/1985 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gargiulo Fortunato, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e, in particolare, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., sono generici e, pertanto, non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ritiene sussistente il reato presupposto del delitto di ricettazione in ragione del fatto che i prodotti, sebbene contraffatti in quanto aventi evidenti difformità rispetto ai capi originali, riproducevano i marchi in maniera del tutto fedele e, quindi, tale da trarre in inganno gli acquirenti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente