Ordinanza — n. 24940/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINI LUISA nato a NAPOLI il 04/04/1958 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Paladini Luisa, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648, 497 bis, 485 e 491 cod. pen., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, sono generici e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui considera esaustivi gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, al fine provata la responsabilità penale dell'imputata e giustifica gli effetti del riconoscimento delle attenuanti con il giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata specifica; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24940/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINI LUISA nato a NAPOLI il 04/04/1958 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Paladini Luisa, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648, 497 bis, 485 e 491 cod. pen., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, sono generici e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui considera esaustivi gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, al fine provata la responsabilità penale dell'imputata e giustifica gli effetti del riconoscimento delle attenuanti con il giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata specifica; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside t