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Ordinanza — n. 24938/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24938/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZARELLA MICHELE nato a MASSA DI SOMMA il 28/04/1999 TORTORA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/08/2003 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZARELLA MICHELE nato a MASSA DI SOMMA il 28/04/1999 TORTORA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/08/2003 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi minaccia non comprovata recidiva nell'infrazione esplosivi e articoli pirotecnici traffico aggravato di stupefacenti contravvenzione bagatellare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZARELLA MICHELE nato a MASSA DI SOMMA il 28/04/1999 TORTORA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/08/2003 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Mazzarella Michele e Tortora Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Mazzarella Michele, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, co.3 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui rileva che l'effetto intimidatorio dispiegato dall'arma utilizzata dall'imputato era dipeso dal fatto che questa aveva una fattezza del tutto corrispondente a quella di un'arma vera e propria, tale da incutere timore nella persona offesa; che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili in quanto evidenziano la sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di ulteriori elementi di segno positivo, al fine di giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva; che l'unico motivo del ricorso di Tortora Giuseppe, con il quale si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che la res sottratta non ha un modesto valore economico e che la lesione all'integrità fisica e morale della persona offesa non può definirsi lieve, anche in considerazione dell'utilizzo di un'arma idonea a suscitare timore nella vittima; che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta l'eccessività della pena irrogata all'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pag. 6, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 20