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Ordinanza — n. 24934/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24934/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK EMILIO nato a NAPOLI il 09/01/1972 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Levak Emilio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui rileva che la sussistenza del dolo in capo all'imputato è dimostrata dalla falsa rappresentazione della serietà della trattativa, consistita anche nel fornire una copia del proprio documento d'identità; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità con la quale si rileva che l'imputato non ha manifestato alcuna forma di resipiscenza, né ha in alcun modo documentato il proprio stato di dipendenza, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 24934/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui rileva che la sussistenza del dolo in capo all'imputato è dimostrata dalla falsa rappresentazione della serietà della trattativa, consistita anche nel fornire una copia del proprio documento d'identità; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità con la quale si rileva che l'imputato non ha manifestato alcuna forma di resipiscenza, né ha in alcun modo documentato il proprio stato di dipendenza, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inganno sull'identità falsità ideologica in documenti esibizione di documenti d'identità perseguimento penale per truffa falsa dichiarazione della parte rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Levak Emilio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK EMILIO nato a NAPOLI il 09/01/1972 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Levak Emilio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui rileva che la sussistenza del dolo in capo all'imputato è dimostrata dalla falsa rappresentazione della serietà della trattativa, consistita anche nel fornire una copia del proprio documento d'identità; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità con la quale si rileva che l'imputato non ha manifestato alcuna forma di resipiscenza, né ha in alcun modo documentato il proprio stato di dipendenza, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid