Ordinanza — n. 24933/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU SERAFINA nato a VITERBO il 01/04/1975 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Puddu Serafina, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene che il turbamento della psiche del destinatario della minaccia sia dipeso dalla credibilità del male prospettato da parte dell'imputata, la quale aveva pronunciato frasi inequivocabilmente riferite al proprio agire; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; viste le conclusioni della parte civile, Di Girolami Ercole, del 3 maggio 2024, con le quali si richiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputata alla rifusione delle ulteriori spese in suo favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile per contrastare la pretesa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 24933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene che il turbamento della psiche del destinatario della minaccia sia dipeso dalla credibilità del male prospettato da parte dell'imputata, la quale aveva pronunciato frasi inequivocabilmente riferite al proprio agire; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; viste le conclusioni della parte civile, Di Girolami Ercole, del 3 maggio 2024, con le quali si richiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputata alla rifusione delle ulteriori spese in suo favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile per contrastare la pretesa;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU SERAFINA nato a VITERBO il 01/04/1975 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Puddu Serafina, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene che il turbamento della psiche del destinatario della minaccia sia dipeso dalla credibilità del male prospettato da parte dell'imputata, la quale aveva pronunciato frasi inequivocabilmente riferite al proprio agire; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; viste le conclusioni della parte civile, Di Girolami Ercole, del 3 maggio 2024, con le quali si richiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputata alla rifusione delle ulteriori spese in suo favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile per contrastare la pretesa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Di Girolami Ercole che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid