Ordinanza — n. 24932/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZOI LUCA nato a OZIERI il 06/04/1980 avverso la sentenza del 17/12/2019 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Falzoi Luca, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile in quanto puntualmente disatteso dal Tribunale di Sassari nella parte in cui rileva che il prezzo irrisorio pagato per l'acquisto del telefono costituisce un elemento dal quale l'imputato avrebbe dovuto trarre ragioni di sospetto in merito alla legittima provenienza del bene; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali il valore commerciale del telefono e il fatto che veniva utilizzato dalla persona offesa per il lavoro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 24932/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 712 cod. pen., è indeducibile in quanto puntualmente disatteso dal Tribunale di Sassari nella parte in cui rileva che il prezzo irrisorio pagato per l'acquisto del telefono costituisce un elemento dal quale l'imputato avrebbe dovuto trarre ragioni di sospetto in merito alla legittima provenienza del bene; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali il valore commerciale del telefono e il fatto che veniva utilizzato dalla persona offesa per il lavoro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZOI LUCA nato a OZIERI il 06/04/1980 avverso la sentenza del 17/12/2019 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Falzoi Luca, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile in quanto puntualmente disatteso dal Tribunale di Sassari nella parte in cui rileva che il prezzo irrisorio pagato per l'acquisto del telefono costituisce un elemento dal quale l'imputato avrebbe dovuto trarre ragioni di sospetto in merito alla legittima provenienza del bene; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali il valore commerciale del telefono e il fatto che veniva utilizzato dalla persona offesa per il lavoro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre