Ordinanza — n. 24929/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA GIORDANO nato a PESCARA il 17/09/1986 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Petrella Giordano, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui trae la prova dell'elemento materiale del reato dalla circostanza che l'imputato aveva apposto nell'immobile dei materassi per dormire e vi aveva montato un portone d'ingresso e ritiene non applicabile l'art. 131 bis cod. pen. in ragione dell'intenzione del Petrella di appropriarsi abusivamente dell'abitazione, con evidente danno per coloro che avevano diritto all'assegnazione; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 24929/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui trae la prova dell'elemento materiale del reato dalla circostanza che l'imputato aveva apposto nell'immobile dei materassi per dormire e vi aveva montato un portone d'ingresso e ritiene non applicabile l'art. 131 bis cod. pen. in ragione dell'intenzione del Petrella di appropriarsi abusivamente dell'abitazione, con evidente danno per coloro che avevano diritto all'assegnazione; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA GIORDANO nato a PESCARA il 17/09/1986 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Petrella Giordano, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui trae la prova dell'elemento materiale del reato dalla circostanza che l'imputato aveva apposto nell'immobile dei materassi per dormire e vi aveva montato un portone d'ingresso e ritiene non applicabile l'art. 131 bis cod. pen. in ragione dell'intenzione del Petrella di appropriarsi abusivamente dell'abitazione, con evidente danno per coloro che avevano diritto all'assegnazione; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presici/ente