Ordinanza — n. 24928/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI DOMENICO nato a PESCARA il 01/11/1996 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Ciarelli Domenico, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano l'assenza del requisito della permanenza necessaria ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 633 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui desume l'intenzione dell'imputato di occupare l'immobile dalla circostanza che quest'ultimo era funzionalmente idoneo a garantire una permanenza all'interno dell'abitazione, e ritiene che i precedenti penali a carico dell'imputato non consentano di concedere il beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen.; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 24928/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui desume l'intenzione dell'imputato di occupare l'immobile dalla circostanza che quest'ultimo era funzionalmente idoneo a garantire una permanenza all'interno dell'abitazione, e ritiene che i precedenti penali a carico dell'imputato non consentano di concedere il beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen.; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI DOMENICO nato a PESCARA il 01/11/1996 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ciarelli Domenico, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano l'assenza del requisito della permanenza necessaria ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 633 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui desume l'intenzione dell'imputato di occupare l'immobile dalla circostanza che quest'ultimo era funzionalmente idoneo a garantire una permanenza all'interno dell'abitazione, e ritiene che i precedenti penali a carico dell'imputato non consentano di concedere il beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen.; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente