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Ordinanza — n. 24923/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on extortion charges for reiterating arguments already rejected at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Anna Vandi's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The court found the appellant's arguments regarding the extortion charge and aggravating circumstances were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law for a valid review.

Regesto Legislator

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Art. 629, co. 2 cod. pen.; Art. 628, co. 3, n. 3 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal must offer specific, reasoned arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of disallowed grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments extortion charge aggravating circumstances qualified recidivism reasoned critique requirement Court of Cassation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629, co. 2 cod. pen.
Letto il ricorso di Vandi Anna, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629, co. 2 cod. pen. e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
Art. 628, co. 3, n. 3 bis cod. pen.
e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, co.3, n.3 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANDI ANNA nato a SASSARI il 24/01/1981 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vandi Anna, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629, co. 2 cod. pen. e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, co.3, n.3 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la condotta assillante dell'imputata, svolta mediante numerosi accessi nell'abitazione della persona offesa, era finalizzata ad ottenere il versamento di ingenti somme di denaro dietro la minaccia di divulgare la registrazione di un rapporto sessuale intrapreso tempo prima con la vittima dell'estorsione e che l'aggravante di cui all'art. 628, co.3, n.3 bis cod. pen. deve essere confermata, in quanto il biglietto estorsivo proveniente dalla donna è stato recapitato proprio sotto l'uscio di casa della vittima; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva qualificata non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito, valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputata, anche per delitti contro il patrimonio, indicativi di una spiccata capacità a delinquere, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre