Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24921/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments and lacking specific critique of lower court's damage assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Pierluigi D'Amico's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply specific mitigating circumstances regarding the minor damage caused by a broken shop window. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage without providing a substantive critique.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the lower instance without offering a specific and critical analysis of the factual or legal grounds of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments lack of specific critique mitigating circumstances minor damage assessment ricorso per inadempienza obbligo di ridurre il danno ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di D'Amico Pierluigi, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 62, n.4 cod. pen.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di D'Amico Pierluigi, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO PIERLUIGI nato a CHIETI il 03/08/1997 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Amico Pierluigi, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene che il valore del danno arrecato non possa ritenersi lieve, trattandosi della rottura di una vetrina; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, n.4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pagina 4 esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che non sono emerse ragioni idonee a giustificare tale concessione, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres