Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and lack of specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Seck Modou inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique, and barred the second ground for contesting sentencing circumstances in a final appeal. Additionally, the court found the third ground inadmissible because the claim regarding recidivism was not properly raised as a specific appeal reason in the lower court proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 474 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without new specific criticism, or if it raises issues not properly pleaded as distinct grounds in the prior appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MODOU nato il 15/05/1957 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Seck Modou, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che i prodotti contraffatti avevano caratteristiche tali da rendere la falsificazione non immediatamente riconoscibile ictu oculi; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, considerato anche il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il medesimo motivo, nella parte in cui denuncia l'omessa esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pagina 3, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024