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Ordinanza — n. 24917/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24917/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: CROCE FRANCO nato a CARIATI il 15/05/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIUDICE DI PACE di SPEZZANO DELLA SILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

Regesto Legislator

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art. 636 cod. pen; Ordinanza — n. 24917/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: CROCE FRANCO nato a CARIATI il 15/05/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIUDICE DI PACE di SPEZZANO DELLA SILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

Parole chiave

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sviamento della giustizia deposizione inattendibile principio accusatorio testimonianza della vittima accuse di abuso ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 636 cod. pen
Letto il ricorso del Pubblico Ministero, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 636 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: CROCE FRANCO nato a CARIATI il 15/05/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIUDICE DI PACE di SPEZZANO DELLA SILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso del Pubblico Ministero, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 636 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo che le deposizioni dei testimoni non costituiscono prova sufficiente che sia stato l'imputato ad abbandonare gli animali nel fondo del querelante; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente