Ordinanza — n. 24915/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONNICI STEFANO nato a CATANIA il 12/02/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Bonnici Stefano, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di meritoì nella parte in cui ritiene che la targa di un veicolo possegga un valore strumentale e potenziale superiore rispetto al valore economico del bene in sé; che, per tale ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 24915/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di meritoì nella parte in cui ritiene che la targa di un veicolo possegga un valore strumentale e potenziale superiore rispetto al valore economico del bene in sé; che, per tale ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONNICI STEFANO nato a CATANIA il 12/02/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bonnici Stefano, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di meritoì nella parte in cui ritiene che la targa di un veicolo possegga un valore strumentale e potenziale superiore rispetto al valore economico del bene in sé; che, per tale ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside e