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Ordinanza — n. 24913/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24913/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKOUCHE LOFTI BEN SLIM (CUI 01QASIQ) nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Bakouche Lofti Ben Slim, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen. , sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 24913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a) integrato il delitto di ricettazione in considerazione della mancata giustificazione del possesso del rame da parte dell'imputato e, quindi, della sua consapevolezza circa l'illiceità della provenienza; b)non applicabili le circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen., per la qualità pregiata del rame e del quantitativo rinvenuto; motivi da ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca sotto sanzione internazionale riciclaggio di denaro aggravato sanzioni pecuniarie pena di recesso pagamento dell'ammenda corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Bakouche Lofti Ben Slim, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKOUCHE LOFTI BEN SLIM (CUI 01QASIQ) nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bakouche Lofti Ben Slim, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen. , sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene:

a) integrato il delitto di ricettazione in considerazione della mancata giustificazione del possesso del rame da parte dell'imputato e, quindi, della sua consapevolezza circa l'illiceità della provenienza; b)non applicabili le circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen., per la qualità pregiata del rame e del quantitativo rinvenuto; motivi da ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid Ae tv