Ordinanza — n. 24913/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKOUCHE LOFTI BEN SLIM (CUI 01QASIQ) nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Bakouche Lofti Ben Slim, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen. , sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 24913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a) integrato il delitto di ricettazione in considerazione della mancata giustificazione del possesso del rame da parte dell'imputato e, quindi, della sua consapevolezza circa l'illiceità della provenienza; b)non applicabili le circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen., per la qualità pregiata del rame e del quantitativo rinvenuto; motivi da ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKOUCHE LOFTI BEN SLIM (CUI 01QASIQ) nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bakouche Lofti Ben Slim, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen. , sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene:
a) integrato il delitto di ricettazione in considerazione della mancata giustificazione del possesso del rame da parte dell'imputato e, quindi, della sua consapevolezza circa l'illiceità della provenienza; b)non applicabili le circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen., per la qualità pregiata del rame e del quantitativo rinvenuto; motivi da ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid Ae tv