Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24912/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24912/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Letto il ricorso di Arrochdi Abdellah, Considerato che non risultano manifestamente infondati i motivi di ricorso, con i quali si censurano l'omessa motivazione rafforzata della sentenza di condanna adottata dalla Corte di Appello, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, e la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dai giudici di appello per ribaltare lo statuto decisorio; ritenuto che il termine decennale massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 21 febbraio 2014, risulta decorso in data 21 febbraio 2024, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, co.1, cod. proc. pen. l'estinzione del reato stesso, non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, in mancanza altresì di periodi di sospensione nei precedenti gradi del giudizio; che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 24912/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., commesso il 21 febbraio 2014, risulta decorso in data 21 febbraio 2024, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, co.1, cod. proc. pen. l'estinzione del reato stesso, non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, in mancanza altresì di periodi di sospensione nei precedenti gradi del giudizio; che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure;

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione della pena revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione remissione della pena criminalità persistente sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARROCHDI ABDELLAH nato il 02/05/1970 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALESENTENZA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arrochdi Abdellah, Considerato che non risultano manifestamente infondati i motivi di ricorso, con i quali si censurano l'omessa motivazione rafforzata della sentenza di condanna adottata dalla Corte di Appello, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, e la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dai giudici di appello per ribaltare lo statuto decisorio; ritenuto che il termine decennale massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 21 febbraio 2014, risulta decorso in data 21 febbraio 2024, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, co.1, cod. proc. pen. l'estinzione del reato stesso, non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, in mancanza altresì di periodi di sospensione nei precedenti gradi del giudizio; che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per a~e-P-ut-a Lf prescrizione. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden