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Ordinanza — n. 24908/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24908/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA ROBERTO nato a MATERA il 27/07/1981 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; ieR Letto il ricorso di Diana Roberto, lette, altresì, le conclusioni tempestivamente presentate, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. , è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che l'imputato si è definitivamente impossessato di una somma complessiva pari a Euro 3125, all'esito delle rapine commesse alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e alla Cassa di Risparmio di Ravenna; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della quantificazione della pena, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, nella parte in cui rileva che nessuna circostanza può essere valutata ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 24908/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. , è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che l'imputato si è definitivamente impossessato di una somma complessiva pari a Euro 3125, all'esito delle rapine commesse alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e alla Cassa di Risparmio di Ravenna; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della quantificazione della pena, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, nella parte in cui rileva che nessuna circostanza può essere valutata ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito azione civile indagine su reati finanziari tentata rapina reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Diana Roberto, lette, altresì, le conclusioni tempestivamente presentate, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA ROBERTO nato a MATERA il 27/07/1981 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; ieR

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diana Roberto, lette, altresì, le conclusioni tempestivamente presentate, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. , è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che l'imputato si è definitivamente impossessato di una somma complessiva pari a Euro 3125, all'esito delle rapine commesse alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e alla Cassa di Risparmio di Ravenna; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della quantificazione della pena, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, nella parte in cui rileva che nessuna circostanza può essere valutata ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pagina 8 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass