Ordinanza — n. 24907/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONADEO GUERINO FILIPPO nato a SPONGANO il 26/04/1963 PRINCIPE CINZIA nato a COSENZA il 22/04/1968 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 24907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONADEO GUERINO FILIPPO nato a SPONGANO il 26/04/1963 PRINCIPE CINZIA nato a COSENZA il 22/04/1968 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Donadeo Guerino Filippo e Principe Cinzia, Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si contesta la mancata assoluzione nel merito degli imputati per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui rileva che, affinché possa pronunciarsi sentenza di assoluzione, è necessario che l'imputato deduca motivi specifici a sostegno della ravvisabilità in atti di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto; che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, con i quali si contestano la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa e la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo che la circostanza che la parte civile abbia incassato i titoli di credito consegnati dai promissari acquirenti all'imputato non destituisca di fondamento il ruolo attivo avuto dai ricorrenti nella fattispecie plurisoggettiva; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P