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Ordinanza — n. 24906/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24906/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ANTONINO nato a PALERMO il 04/05/1970 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Lupo Antonino, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ritiene che la persona offesa dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. sia stata lesa, in qualità di ricorrente dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria, dalla condotta illecita posta in essere dall'imputato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 24906/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. sia stata lesa, in qualità di ricorrente dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria, dalla condotta illecita posta in essere dall'imputato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Parole chiave

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spese di difesa accollo delle spese procedurali ripetibili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ANTONINO nato a PALERMO il 04/05/1970 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lupo Antonino, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ritiene che la persona offesa dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. sia stata lesa, in qualità di ricorrente dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria, dalla condotta illecita posta in essere dall'imputato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, Mistretta Khadija, deve essere rigettata, in mancanza di motivi diretti a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden