Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24904/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24904/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH STELLY nato a LEGNANO il 23/07/1994 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Hudorovich Stelly, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo che la prova dell'intraneità dell'imputato ai loschi affari gravanti intorno all'autosalone "Autoclub" sia desumibile dalla circostanza che, nel momento in cui la persona offesa in altra vicenda aveva chiamato le forze dell'ordine, l'Hudorovich si era dato precipitosamente alla fuga, sì dimostrando la propria consapevolezza in merito al fatto che l'Autosalone altro non fosse che uno specchietto per le allodole, tale da trarre in inganno una molteplicità di persone; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 24904/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo che la prova dell'intraneità dell'imputato ai loschi affari gravanti intorno all'autosalone "Autoclub" sia desumibile dalla circostanza che, nel momento in cui la persona offesa in altra vicenda aveva chiamato le forze dell'ordine, l'Hudorovich si era dato precipitosamente alla fuga, sì dimostrando la propria consapevolezza in merito al fatto che l'Autosalone altro non fosse che uno specchietto per le allodole, tale da trarre in inganno una molteplicità di persone; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa imputazione per reati di stupefacenti autolimitazione mancanza di disciplina accuse di abuso abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Hudorovich Stelly, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH STELLY nato a LEGNANO il 23/07/1994 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hudorovich Stelly, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo che la prova dell'intraneità dell'imputato ai loschi affari gravanti intorno all'autosalone "Autoclub" sia desumibile dalla circostanza che, nel momento in cui la persona offesa in altra vicenda aveva chiamato le forze dell'ordine, l'Hudorovich si era dato precipitosamente alla fuga, sì dimostrando la propria consapevolezza in merito al fatto che l'Autosalone altro non fosse che uno specchietto per le allodole, tale da trarre in inganno una molteplicità di persone; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che l'imputato, oltre a vantare un recente precedente per porto d'armi, si è sottratto alla prova della ricognizione personale disposta dal Tribunale, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensor