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Ordinanza — n. 24899/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24899/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 1° febbraio 2023, ha ridotto la pena inflitta a Diarra Matena Martin nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata interpretazione ed applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alle ragioni di mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestatagli, di cui lamenta l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 24899/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata interpretazione ed applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alle ragioni di mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestatagli, di cui lamenta l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti criminalità persistente pentito dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 1° febbraio 2023, ha ridotto la pena inflitta a Diarra Matena Martin nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIARRA MATENA MARTIN (CUI 04CIN4F) nato a BOGNOLET( FRANCIA) il 03/04/1997 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 1° febbraio 2023, ha ridotto la pena inflitta a Diarra Matena Martin nella misura di mesi cinque di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata interpretazione ed applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alle ragioni di mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestatagli, di cui lamenta l'insussistenza dei necessari presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, per quanto sintetica, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere es