Sentenza — n. 24892/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 6 maggio 2015 il Tribunale di Napoli ex articolazione territoriale di Marano-Sezione stralcio ha condannato Di Gennaro Paolo alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, esclusa la contestata recidiva infraquinquennale, in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 d.l. 3 agosto 2007 - accertato in Giugliano il 17 settembre 2011 -.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 d.l. 3 agosto 2007 - accertato in Giugliano il 17 settembre 2011 -.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GENNARO PAOLO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 17/01/1982 avverso la sentenza del 06/05/2015 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 maggio 2015 il Tribunale di Napoli ex articolazione territoriale di Marano-Sezione stralcio ha condannato Di Gennaro Paolo alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, esclusa la contestata recidiva infraquinquennale, in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 d.l. 3 agosto 2007 - accertato in Giugliano il 17 settembre 2011 -.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il Di Gennaro ha, tuttavia, anche evidenziato come: essendo stata esclusa dal giudice di merito la contestata recidiva, la fattispecie ascrittagli sia stata nel frattempo depenalizzata, in quanto trasformata in illecito amministrativo dalla norma dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; il reato si sia comunque prescritto, essendo decorso il termine massimo previsto per le contravvenzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio rileva, in via preliminare ed assorbente rispetto al motivo di ricorso eccepito, come la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Rispetto a tale pronuncia assume, infatti, natura recessiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, avendo affermato il Supremo Collegio che la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01).
2. Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto, considerato che, ai sensi dell'art. 8 del citato d.lgs. n. 8 del 2016, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore di tale disciplina si impone, in pendenza di procedimento, in ossequio al successivo art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 17 settembre 2011, e perciò non ancora prescritto alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere e