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Ordinanza — n. 24888/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to failure to argue against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Di Maio and Castaldo inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants had previously challenged the first-instance judgment regarding sentencing and mitigating circumstances, but their new appeals merely repeated these arguments without engaging with the appellate court's specific reasoning. The court ruled that such repetitive complaints, lacking a critical analysis of the lower court's arguments, fail the fundamental requirement of a reasoned critique necessary for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The appeal must present a specific, reasoned critique of the contested decision by contrasting it with the arguments used in the lower court's judgment; generic complaints or repetition of rejected arguments without this confrontation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reasoned critique requirement repetition of arguments cassation procedure failure to engage reasoning imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 163 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25 febbraio 2022 con cui - per quanto di interesse in questa sede - Di Maio Giacomo e Castaldo Vincenzo erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAIO GIACOMO nato a NAPOLI il 08/01/1996 CASTALDO VINCENZO nato a NAPOLI il 24/05/1985 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25 febbraio 2022 con cui - per quanto di interesse in questa sede - Di Maio Giacomo e Castaldo Vincenzo erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro difensori, due distinti atti di ricorso per cassazione. Di Maio Giacomo ha dedotto due motivi di censura, con i quali ha rispettivamente eccepito: contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 cod. pen.

Castaldo Vincenzo ha lamentato, con un unico motivo di ricorso,*violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva entità della pena applicatagli.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 I