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Ordinanza — n. 24887/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds regarding sentencing reduction agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged a sentencing reduction agreement, arguing the court failed to recognize a mitigating circumstance, but such arguments are excluded from appeals under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The court ruled that only specific defects regarding the formation of the agreement's will or the prosecutor's consent are admissible, rendering this claim void.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences based on settlement agreements are admissible only for defects in the will to settle, prosecutor's consent, or divergent content, excluding grounds regarding waived reasons or sentencing determination not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing reduction agreement mitigating circumstance recognition criminal procedure code procedural grounds limitation commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
Art. 444 c.p.p.
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO FRANCESCO nato a AVERSA il 06/01/1993 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avy(o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 16 settembre 2022, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Capasso Francesco nella misura di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 36.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, omessa motivazione in ordine all'invocato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23'10/2019, dep. 2020, M., R . 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consig