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Ordinanza — n. 24886/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds of complaint under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and failed to specify factual or legal grievances. The appellant argued for a lack of motivation regarding the sentence, but the lower court's reasoning was deemed sufficient and logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 125, comma 3; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are manifestly generic and aspecific, failing to confront the contested judgment's arguments with precise factual and legal objections.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds complaint lack of motivation cassation procedure specificity requirement imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 125, comma 3, c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO STEFANO nato a CASERTA il 05/07/1983 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 24 marzo 2023 con cui Peluso Stefano era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., lamentando carenza motivazionale in ordine alla disposta applicazione della pena inflittagli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme