Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24885/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised by the defendant did not fall within the permitted categories under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing and the elements of the crime, but these arguments were excluded as they do not concern the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 4,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be lodged on grounds expressly permitted by law; grounds not listed are inadmissible without formalities, leading to immediate rejection and cost liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Code of Criminal Procedure permitted grounds Article 448 procedural costs omicidio passionale abbandono del procedimento per infrazione stradale sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pavia ha applicato a Vallifuoco Elio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in ordine al reato di omicidio stradale.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLIFUOCO ELIO nato a NAPOLI il 10/09/1990 avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAdato a/Ziso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Pavia ha applicato a Vallifuoco Elio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in ordine al reato di omicidio stradale. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio irrogato; violazione di legge in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascrittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il