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Ordinanza — n. 24880/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24880/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Verona dell'Il novembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Talib Nour Eddine nella misura di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e a El Hachhouch Samira in anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un'unica doglianza del tutto coincidente e, pertanto, trattabile congiuntamente, inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento alla valutazione dei parametri relativi all'adeguata commisurazione della pena ex art. 133 cod. pen.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 24880/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti persecuzione dei Tamil traffico qualificato di stupefacenti recidiva nell'infrazione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Verona dell'Il novembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Talib Nour Eddine nella misura di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e a El Hachhouch Samira in anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TALIB NOUR EDDINE nato il 11/02/1980 EL HACHHOUCH SAMIRA nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Verona dell'Il novembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Talib Nour Eddine nella misura di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e a El Hachhouch Samira in anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un'unica doglianza del tutto coincidente e, pertanto, trattabile congiuntamente, inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento alla valutazione dei parametri relativi all'adeguata commisurazione della pena ex art. 133 cod. pen.

2. I ricorsi devono esseri dichiarati inammissibili, in quanto proposti con un comune motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 ps2A.9. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere este