Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24877/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24877/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24877/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 3 ottobre 2022 con cui Di Pietrantonio Jhonny era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione per mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689; vizio di motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen., per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24877/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione per mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689; vizio di motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen., per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazioni alle norme della circolazione motivi di cassazione abbandono del procedimento per infrazione stradale grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
689; vizio di motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen., per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRANTONIO JHONNY nato a PESCARA il 12/07/1996 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 3 ottobre 2022 con cui Di Pietrantonio Jhonny era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione per mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689; vizio di motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen., per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20