Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically engage with lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments from the appeal without engaging with the lower court's reasoning. The appellant claimed violations of law and lack of motivation regarding criminal liability and sentencing, but failed to provide specific legal grounds or factual elements contrasting with the appellate decision. The court ruled that such repetitive complaints without critical analysis constitute a procedural defect under the Code of Criminal Procedure, warranting dismissal and cost liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se riproduce motivi già respinti in secondo grado senza un confronto critico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITO ALBERTO nato a PESCARA il 27/10/1972 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 7 giugno 2021 con cui Di Vito .Alberto era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.332,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e 186, commi 2 lett.
b) e 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata sua assoluzione dai reati ascrittigli, non risultando provata la sussistenza della sua responsabilità penale; violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, altresì invocando un minore aumento per la continuazione e la determinazione di una pena base meno gravosa.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò • solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Cons