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Ordinanza — n. 24863/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds in the sole ground of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Laqdime Ismail inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for tax evasion solely on the ground of insufficient motivation regarding the non-punishability of certain causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument as manifestly inadmissible because it was generic, failed to specify factual or legal grievances, and did not adequately confront the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the ground of appeal is entirely generic and aspecific, failing to pinpoint factual or legal grievances and inadequately confronting the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic ground of appeal lack of specific grievances Article 129 Code of Criminal Procedure tax evasion conviction scemata imputabilità risarcimento per atto illecito delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di insussistenza delle cause non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAQDIME ISMAIL nato il 15/07/1993 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona del 16 settembre 2021 con cui Laqdime Ismail era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di insussistenza delle cause non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere este