Ordinanza — n. 24862/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 luglio 2023 il Tribunale di Torino ha applicato a Cena Armandino e Grimaldi Erika, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenuta la continuazione tra i reati di furto in abitazione aggravato loro contestati e quelli giudicati con precedente sentenza di condanna della Corte di appello di Genova, la pena, rispettivamente, di: mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita la sanzione detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per complessive 600 ore (Cena Armandino); mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa, sostituita la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di 360 ore (Grimaldi Erika). Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; carenza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena concordata tra le parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CENA ARMANDINO nato a CIRIE' il 10/09/1973 GRIMALDI ERIKA nato a BIELLA il 13/07/1974 avverso la sentenza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avy‘o alle parti; /- udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 luglio 2023 il Tribunale di Torino ha applicato a Cena Armandino e Grimaldi Erika, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenuta la continuazione tra i reati di furto in abitazione aggravato loro contestati e quelli giudicati con precedente sentenza di condanna della Corte di appello di Genova, la pena, rispettivamente, di: mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita la sanzione detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per complessive 600 ore (Cena Armandino); mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa, sostituita la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di 360 ore (Grimaldi Erika). Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; carenza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena concordata tra le parti.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estenso