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Ordinanza — n. 24861/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing balance between generic mitigation and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24861/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds challenging the appellate court's sentencing balance. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested recidivism, but the court found the complaint too general and lacking factual or legal specificity. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint the grounds of grievance in fact and law or adequately confront them with the arguments of the challenged judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint specific grounds required sentencing balance recidivism mitigation Criminal Procedure Code lack of motivation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPELLO MARIO nato a SANREMO il 28/12/1961 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 aprile 2023 la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente pronuncia di annullamento di questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Capello Mario, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 99, comma 4, 56 e 629 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di determinazione dell'effettuato giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il P e