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Ordinanza — n. 24860/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of complaint and new non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24860/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Guardabasso Enzo and Ignazio inadmissible. The applicants argued that the lower courts erred by failing to declare the crime inadmissible due to the absence of a formal complaint and by omitting the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that a valid complaint existed and that the new legal argument was not raised during the previous appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine new grounds of non-punishment or complaints not previously raised, as such issues must be addressed at the instance level to avoid arbitrary defects in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of formal complaint new grounds of non-punishment principle of double jeopardy omitted appeal argument furto di lieve entità circostanza aggravante imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Con riferimento, poi, alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
Con riferimento, poi, alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli
269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARDABASSO ENZO nato a COMISO il 14/02/1987 GUARDABASSO IGNAZIO nato a COMISO il 08/07/1992 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 21 settembre 2017 con cui Guardabasso Enzo e Guardabasso Ignazio erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che, in assenza di proposizione della querela da parte della persona offesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di pronunciare sentenza di improcedibilità del reato loro ascritto per difetto di querela; inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito nella richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non deducibili in questa sede di legittimità. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osservato come, in antitesi a quanto ritenuto da parte dei ricorrenti, in atti vi sia la presenza di una valida querela proposta da Jellouli Yamina il 31 ottobre 2014 presso il Commissariato di P.S. in Vittoria, in cui aveva espressamente richiesto "la punizione formale" degli imputati. Con riferimento, poi, alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve essere osservato come esso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consiglie